
Oltre al danno patrimoniale, in caso di vacanza rovinata e’ possibile chiedere anche il danno psicologico o morale, ricorda Codici. Grazie alla novita’ normativa introdotta dalla Corte di Giustizia Ue nel 2002, ‘il turista avra’ diritto non solo al rimborso dei servizi mancanti, ma anche al risarcimento del danno derivante dalla frustrazione di quell’aspettativa che era parte integrante del pacchetto e che costituiva quel valore aggiunto che il tour operator aveva pubblicizzato’.
Fonte: www.ansa.it






