N essuna proroga degli sfratti per morosità, ma solo il differimento fino al 31 dicembre 2010 della sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di sfratto per finita locazione per particolari categorie di inquilini. Lo stabilisce la legge approvata la settimana scorsa dal Senato che ha convertito in legge, modificandolo, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. «Si tratta di una norma ponte che, in considerazione della perdurante assenza di una qualsiasi offerta di alloggi di edilizia pubblica, sposta il precedente termine di un anno – commenta Eugenia Cella, segretario provinciale del sindacato inquilini Sicet-Cisl di Modena – Purtroppo restano esclusi dalla proroga gli sfratti per morosità, che rappresentano il grosso del problema. Basti pensare che nella nostra provincia il rapporto è di uno sfratto per finita locazione ogni dieci sfratti per morosità; quindi quella concessa dal governo è una proroga di fatto inutile e che non risolve per nulla l’emergenza sociale degli sfratti. La conseguenza è che altre famiglie modenesi perderanno l’alloggio e, in mancanza di alternative, si rivolgeranno ai centri di accoglienza; sottolineo – aggiunge Cella – che non si tratta di disadattati, ma di famiglie normali che hanno perso il lavoro o una parte consistente di reddito, principalmente per effetto della crisi economica».Il Sicet-Cisl ricorda che il differimento di un anno riguarda esclusivamente gli sfratti per finita locazione negli immobili abitativi. Sono interessati i capoluoghi di provincia, i Comuni confinanti con i capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 10 mila abitanti e i Comuni ad alta tensione abitativa (delibera Cipe n. 87/03). Possono avvalersi della proroga gli inquilini con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27 mila euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico. Il differimento non si applica nel caso di disdetta al contratto da parte del locatore in base all’art. 3 della legge 431/98.
FONTE:www.modena2000.it

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